AVV.  LUIGI  MARIA  GIZZI
            
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Domande Frequenti

E’ una attività processuale, a seguito di una esecuzione immobiliare o di un fallimento, con la quale il giudice dispone la vendita forzata di un uno o più immobili di proprietà di una persona fisica o giuridica.

Chiunque, tranne l‘esecutato.

E’ il documento di vendita redatto dal professionista delegato alla gestione della vendita dell’immobile con:
- descrizione;
- prezzo;
- rilancio minimo;
- modalità di partecipazione;
- nome del custode
   ecc.

la perizia di stima consiste in un elaborato composto da un testo articolato con parti numeriche, nonché grafici ed immagini, redatta al fine di rappresentare una completa ed esaustiva descrizione del bene stimato per determinarne il valore.

La perizia tecnica, verificare se l’immobile è in regola con la normativa edilizia, verificarne se sussistano abusi e se siano sanabili, se sia occupato e a quale titolo e se sia opponibile alla procedura, se è possibile visionarlo, ecc..

Bisogna che la domanda sia sottoscritta del legale rappresentante e che ad essa sia allegato il certificato di iscrizione al registro delle imprese (C.C.I.A.A) dal quale risulti la costituzione della società ed i poteri conferiti all’offerente in udienza.

Tramite un procuratore legale, che se rimarra aggiudicatario, dovrà dichiararne in cancelleria nei tre giorni successivi all’incanto il nome della persona per il quale ha fatto l’offerta, depositandone il mandato.

Si deve ottenere l’autorizzazione preventiva da parte del giudice tutelare cui si deve presentare una specifica richiesta.

Al termine dell’asta verranno restituiti gli assegni circolari dei partecipanti, tranne che per l’aggiudicatario.

Il decreto di trasferimento in realtà può subire variazioni sostanziali, a seconda che il proprietario sia nelle condizioni di
avvalersi o meno dei benefici destinati alla prima casa. Nel primo caso l’ammontare della tassa di registrazione e’ pari al 2% del prezzo di aggiudicazione, se è una seconda casa l’aliquota raggiunge il 9% oltre imposte ipotecarie e catastali. Tra le spese da sostenere oltre alla cancellazione di tutte le formalità è
opportuno includere anche quelle di condominio, relativamente non solo all’anno in corso, ma anche a quello precedente rispetto all’asta.

Come per gli immobili ordinari anche per le case all’ asta è possibile ottenere un mutuo al 100% a patto che il prezzo
rientri nel 80 % del valore della perizia effettuata dal tribunale.

Si, previo appuntamento con il custode del ’immobile .

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